3 Ottobre 2017

Come è noto, le comunicazioni che arrivano dall’Agenzia delle Entrate .- Territorio in merito ai fabbricati rurali possono interessare principalmente due categorie di immobili da accatastare, oltre a quelle da non accatastare riportate nel modello che viene allegato alla lettera:

  • fabbricato rurale al 30/11/2012
  • fabbricato ex rurale al 30/11/2012

 

nel primo caso si dovrà seguire le norme relative all’accastamento dei fabbricati rurali  e saremo soggetti alla sanzione.

 

Nel secondo caso, indicazioni recenti sostengono si debba presentare la pratica docfa scegliendo la tipologia è “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL N. 262/06” al posto della dichiarazione ordinaria e nel campo “data ultimazione lavori” la data in cui gli immobili hanno perso i requisiti di ruralità (se non li hanno mai avuti la data di quando hanno acquistato gli attuali proprietari), specificandolo nella relazione tecnica.

In questo caso l’accatastamento andava fatto entro i 30 giorni successivi alla perdita dei requisiti.

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Modificato: 3 Ottobre 2017